Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia › Capo II – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale

((Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione)).

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026