Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia › Capo II – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
L’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’art. 416.((146))
Aggiornamenti e note
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale"."
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026