Libro secondo – Delle successioni › Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni › Capo V – Dell’accettazione dell’eredità › Sezione I – Disposizioni generali

L’accettazione dell’eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026