Libro primo – Delle persone e della famiglia › Titolo IV – Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta › Capo I – Dell’assenza
L’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni.
Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell’articolo seguente.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026