Libro secondo – Delle successioni › Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni › Capo VII – Della rinunzia all’eredità
La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo.
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026