Se chi muore non lascia figli ((…)), ma ascendenti ((…)), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544.(216)
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.
Aggiornamenti e note
AGGIORNAMENTO (30)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, "in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".
AGGIORNAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026