Libro secondo – Delle successioni › Titolo III – Delle successioni testamentarie › Capo V – Dell’istituzione di erede e dei legati › Sezione II – Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento.

Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo.

In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026