Libro secondo – Delle successioni › Titolo V – Delle donazioni › Capo III – Della forma e degli effetti della donazione
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 1) se ha espressamente promesso la garanzia; 2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026