Libro secondo – Delle successioni › Titolo V – Delle donazioni › Capo IV – Della revocazione delle donazioni

L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio ((nato nel matrimonio)) o discendente ((…)) ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio ((nato fuori del matrimonio)).

Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026