Libro terzo – Della proprietà › Titolo II – Della proprietà › Capo I – Disposizioni generali
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026