Libro terzo – Della proprietà › Titolo II – Della proprietà › Capo II – Della proprietà fondiaria › Sezione VII – Delle luci e delle vedute
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026