Libro terzo – Della proprietà › Titolo II – Della proprietà › Capo II – Della proprietà fondiaria › Sezione IX – Delle acque

Nel caso indicato dall’art. 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026