Libro terzo – Della proprietà › Titolo II – Della proprietà › Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà › Sezione I – Dell’occupazione e dell’invenzione

Il proprietario di sciami di api ha diritto d’inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026