Art. 941 c.c. – Alluvione

Libro terzo – Della proprietà › Titolo II – Della proprietà › Capo III – Dei modi di acquisto della proprietà › Sezione II – Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026