Libro terzo – Della proprietà › Titolo V – Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione › Capo I – Dell’usufrutto › Sezione I – Disposizioni generali

L’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.

La cessione dev’essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

Fonte: Normattiva – R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · testo vigente al 2 novembre 2026