Libro primo – Dei reati in generale › Titolo quarto – Del reo e della persona offesa dal reato › Capo II – Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell’arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un’altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026