Libro primo – Dei reati in generale › Titolo quarto – Del reo e della persona offesa dal reato › Capo IV – Della persona offesa dal reato

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026