Libro primo – Dei reati in generale › Titolo quinto – Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena › Capo II – Della esecuzione della pena

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2° le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

3° le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026