Art. 215 c.p. – Specie

Libro primo – Dei reati in generale › Titolo ottavo – Delle misure amministrative di sicurezza › Capo I – Delle misure di sicurezza personali › Sezione II – Disposizioni speciali

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1° l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1° la libertà vigilata;

2° il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie;

3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4° l’espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026