Art. 26 c.p. – Ammenda

Libro primo – Dei reati in generale › Titolo secondo – Delle pene › Capo II – Delle pene principali, in particolare

La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20)) ((né superiore a euro 10.000)).

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026