Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo secondo – Dei delitti contro la pubblica amministrazione › Capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026