Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo terzo – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia › Capo I – Dei delitti contro l’attività giudiziaria

Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026