Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo terzo – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia › Capo I – Dei delitti contro l’attività giudiziaria

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d’ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026