Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo quarto – Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti › Capo II – Dei delitti contro la pietà dei defunti
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026