Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo quinto – Dei delitti contro l’ordine pubblico
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)), è sempre ordinata una misura di sicurezza.
Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026