Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo sesto – Dei delitti contro l’incolumità pubblica › Capo I – Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. ((7))

Aggiornamenti e note

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà". Ha inoltre disposto (con l’art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026