Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo sesto – Dei delitti contro l’incolumità pubblica › Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026