Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo sesto – Dei delitti contro l’incolumità pubblica › Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell’articolo 240 è obbligatoria. ((123))

Aggiornamenti e note

AGGIORNAMENTO (123)

La L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162, ha disposto (con l’art. 110, comma 1) l’abrogazione del presente articolo. Tale abrogazione non è stata riproposta nel testo dell’art. 136, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026