Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo sesto – Dei delitti contro l’incolumità pubblica › Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.

((La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l’interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale)).

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026