Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo settimo – Dei delitti contro la fede pubblica › Capo I – Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito s’intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026