Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo nono – Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume › Capo II – Delle offese al pudore e all’onore sessuale
Alla condanna per il delitto preveduto dall’articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026