Art. 581 c.p. – Percosse

Libro secondo – Dei delitti in particolare › Titolo dodicesimo – Dei delitti contro la persona › Capo I – Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, ((salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies),)) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026