Sezione 5a Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti › Titolo tredicesimo – Dei delitti contro il patrimonio › Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.
Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026