Sezione 5a Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti › Libro terzo – Delle contravvenzioni in particolare › Titolo primo – Delle contravvenzioni di polizia › Capo I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza › Sezione I – Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica › § 2 – Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, ((è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)).

((Alla stessa sanzione)) soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente. (141)

Aggiornamenti e note

AGGIORNAMENTO (141)

Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l’art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall’art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026