Sezione 5a Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti › Libro terzo – Delle contravvenzioni in particolare › Titolo primo – Delle contravvenzioni di polizia › Capo I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza › Sezione III – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati › § 3 – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica
Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con l’ammenda fino a lire trecento. ((90))
Aggiornamenti e note
AGGIORNAMENTO (90)
La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l’art. 33, comma 1, lettera a)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale".
Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026