Sezione 5a Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti › Libro terzo – Delle contravvenzioni in particolare › Titolo primo – Delle contravvenzioni di polizia › Capo I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza › Sezione III – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati › § 5 – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno. (40) ((151))

Aggiornamenti e note

AGGIORNAMENTO (40)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 20/7/1968, n. 184), ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’art. 708 del Codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale e a cauzione di buona condotta".

AGGIORNAMENTO (151)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre – 2 novembre 1996, n. 370 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026