Sezione 5a Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti › Libro terzo – Delle contravvenzioni in particolare › Titolo primo – Delle contravvenzioni di polizia › Capo II – Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale › Sezione I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, ((è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)).

Fonte: Normattiva – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · testo vigente al 2 novembre 2026