1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale ((e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica)).
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento ((idoneo allo scopo)) ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. ((Si osservano le disposizioni dell’articolo 110.))
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva ((o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).
Fonte: Normattiva – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · testo vigente al 2 novembre 2026