Parte prima › Libro III – Prove › Titolo II – Mezzi di prova › Capo IV – Ricognizioni
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell’articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 comma 3.
Fonte: Normattiva – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · testo vigente al 2 novembre 2026