Parte seconda › Libro VII – Giudizio › Titolo III – Sentenza › Capo III – Atti successivi alla deliberazione
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall’articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell’articolo 130.
Fonte: Normattiva – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · testo vigente al 2 novembre 2026