Parte seconda › Libro X – Esecuzione › Titolo III – Attribuzioni degli organi giurisdizionali › Capo I – Giudice dell’esecuzione
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.
Fonte: Normattiva – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · testo vigente al 2 novembre 2026