Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 36525/2026, ud. 26 febbraio 2026, dep. 16 ottobre 2026, Pres. S. Mogini, Rel. G. Liberati; nello stesso senso la sent. n. 36526/2026, pari data.
La questione
Le Sezioni Unite dovevano stabilire se la creazione di crediti d’imposta fittizi nell’ambito del Superbonus 110%, con l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, rientri nell’indebita percezione di erogazioni pubbliche dell’art. 316-ter c.p. oppure nella truffa aggravata degli artt. 640 e 640-bis c.p. e, in questo secondo caso, se il reato sia consumato o soltanto tentato.
I principi di diritto
«Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.»
Considerato in diritto, § 7
«Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen., realizzata mediante la costituzione di un credito d’imposta fittizio e l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l’ulteriore cessione»
Considerato in diritto, § 18
Il commento
La questione era stata rimessa dalla Seconda sezione penale (ordinanza del 22 ottobre 2025) dopo aver rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Sulla qualificazione si contrapponevano due orientamenti. Il primo ravvisava la truffa aggravata (Sez. 2, n. 45868 del 17/10/2024, Barbera; Sez. 2, n. 40015 del 23/10/2024, Errichiello; Sez. 2, n. 26906 del 12/06/2025, Mastio). Il secondo riconduceva le condotte all’art. 316-ter c.p., sul rilievo che il controllo dell’Agenzia delle Entrate sarebbe successivo all’erogazione (Sez. 6, n. 46354 del 29/10/2024, Suardi). Le Sezioni Unite aderiscono al primo, applicando i criteri distintivi fissati da Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, e da Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, e il carattere sussidiario dell’art. 316-ter già affermato da Corte cost., ord. n. 95 dell’8 marzo 2004.
Il fondamento è nella disciplina degli artt. 119, 121 e 122-bis del d.l. n. 34 del 2020, quest’ultimo inserito dall’art. 2 del d.l. 11 novembre 2021, n. 157: visto di conformità, asseverazioni dei tecnici abilitati, comunicazione dell’opzione che l’Agenzia può prendere in carico o scartare e, in presenza di profili di rischio, sospendere fino a trenta giorni. Per la Corte, quel procedimento «è dunque strutturalmente diverso da un procedimento nel quale il beneficio consegue alla mera dichiarazione dell’interessato» (§ 4) e «La falsità non si esaurisce, quindi, nella mendace affermazione del richiedente. Essa investe il sistema documentale predisposto dalla legge per dimostrare l’esistenza dei presupposti del beneficio» (§ 6).
Sul momento consumativo gli orientamenti erano tre: la riscossione o la compensazione del credito (Sez. 3, n. 23402 del 07/03/2024, Pizzamiglio); la sola creazione del credito con l’esercizio dell’opzione (Sez. 2, n. 45868/2024, Barbera); la prima cessione (Sez. 2, n. 40015/2024, Errichiello). La Corte condivide il terzo, muovendo dalla nozione di truffa come reato istantaneo e di danno (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellammare; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo) e dall’art. 1264 c.c., che collega l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto alla sua accettazione o notificazione (§ 16). «La mera creazione del credito in capo al beneficiario originario non è sufficiente» (§ 14), mentre la compensazione costituisce «una modalità di utilizzazione di una posizione patrimoniale già acquisita» (§ 17). Nel caso di utilizzo diretto della detrazione da parte del contribuente, profitto e danno si verificano con la messa a disposizione del credito nel suo cassetto fiscale (§ 17).
Due profili della motivazione interessano direttamente la difesa. Il primo riguarda il sequestro: nel caso deciso il Tribunale del riesame di Palermo aveva annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualificando il fatto come tentato, poiché gli artt. 640-quater e 322-ter c.p. lo prevedono solo per l’ipotesi consumata; le Sezioni Unite hanno annullato l’ordinanza con rinvio. Il secondo riguarda il cessionario: la Corte richiama l’art. 121, commi 5, 6, 6-bis e 6-quater, del d.l. n. 34 del 2020, che limita il recupero al beneficiario, subordina la responsabilità solidale del fornitore o del cessionario al concorso nella violazione con dolo o colpa grave e pone sull’ente impositore l’onere di provarlo (§ 15). Resta fermo, come ricordato in motivazione con le parole di Sez. U Carchivi, che l’accertamento dell’induzione in errore «è questione di fatto, che risulta riservata al giudice del merito».
Scheda a cura dell’avv. Antonio Sanvito, pubblicata anche nella pagina La sentenza della settimana dello Studio Legale Sanvito.